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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020 n. 77 (entrata in vigore il 19/07/2020) che ha convertito in legge il DL Rilancio n. 34/2020. In sede di approvazione, il Parlamento ha altresì modificato gli articoli 88 e 88‑bis del DL 18/2020 come convertito in legge dalla Legge 27/2020.
Come noto, l’articolo 88 disciplina la risoluzione, dipendente dall’impossibilità di eseguire o fruire della prestazione a causa dell’Epidemia da COVID-19, dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
L’articolo 88-bis è invece dedicato ai contratti di trasporto, soggiorno e di pacchetto turistico.
La decisione di modificare il quadro delle disposizioni è derivata dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro lo Stato Italiano. Le norme in questione, infatti, derogano (in senso peggiorativo per il consumatore, secondo la Commissione) da quelle previste dai Regolamenti e dalle Direttive comunitarie in materia. Conseguentemente, nel tentativo di evitare la prosecuzione della procedura di infrazione, il Parlamento ha ritenuto di modificare le norme in senso maggiormente favorevole per il consumatore (prevedendo, in particolare, una maggiore durata dei voucher e l’obbligo di rimborso in caso di mancato utilizzo alla scadenza).
Guarda il video del webinar con il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi e l’avvocato Alessio Costantini
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