Impossibile rimborso clienti se dalle compagnie aeree vengono corrisposti voucher
“Occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Le agenzie di viaggio, nell’attuale contesto di drammatica realtà operativa, non possono essere il capro espiatorio delle eventuali inadempienze dei vettori, né tantomeno rimborsare perché non c’è liquidità, soprattutto se gli agenti non ricevono a loro volta il rimborso da parte delle compagnie aeree”.
E’ quanto afferma, in una nota, il presidente di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi, commentando i primi accertamenti avviati dall’Enac, e l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori responsabili, sul rispetto del regolamento Comunitario di tutela dei passeggeri che prevede rimborsi, e non la corresponsione di un voucher, in caso di cancellazioni voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19.
“Entrando nello specifico dei casi – prosegue Rebecchi – se l’agenzia intermediaria del solo volo riceve dal vettore, in luogo del rimborso, un voucher, dovrà consegnarlo al cliente. Essa, però, andrà considerata estranea all’eventuale contenzioso che il cliente decidesse di instaurare nei confronti del vettore, per ottenere il rimborso in luogo del voucher e, ricorrendone le condizioni, la compensazione pecuniaria. Qualora, invece, il volo cancellato dal vettore fosse compreso in un pacchetto turistico, l’articolo 42 del Codice del Turismo stabilisce la responsabilità dell’organizzatore per l’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso o da altri fornitori di servizi turistici”.
“Ne consegue – conclude il presidente – che in caso di cancellazione del volo da parte del vettore – seppur in assenza delle condizioni che legittimerebbero l’emissione del voucher – l’agenzia dovrà comunque approntare i rimedi previsti dal Codice del Turismo: offerta al cliente di una soluzione diversa per raggiungere comunque la destinazione, ovvero tornare da essa, senza maggiorazioni di prezzo a carico del cliente; diritto di risoluzione del contratto da parte del cliente con diritto alla restituzione del prezzo versato; offerta di pacchetto sostitutivo. Va escluso che, in tali casi, l’organizzatore debba altresì corrispondere al passeggero la compensazione prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, posto che tale obbligo è espressamente previsto in capo al vettore, mentre resterebbe salvo il diritto dell’agenzia di rivalersi sul vettore per le conseguenze della cancellazione”.
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