Credito d’imposta per botteghe e negozi: anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo totale sul quale calcolare il credito d’imposta
“L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19”.
Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal Dl n. 18/2020 (Dl Cura Italia) e dal Dl n. 23/2020 (Dl Liquidità) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.
Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi – Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.
Erogazioni liberali alla protezione civile – Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.
Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti– La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ ”esterometro” del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).
Sì agli accordi di conciliazione a distanza – La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).
La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione – Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.
Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali – Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.
Credito negozi: inclusi condominio e pertinenze – Riguardo il credito d’imposta per botteghe e negozi nel documento di prassi viene chiarito che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo totale sul quale calcolare il credito d’imposta. Il bonus, inoltre, spetta sull’intero canone anche nel caso in cui parte di esso sia riferibile a una pertinenza, purché questa sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Bonus lavoratori dipendenti – forniti diversi chiarimenti. Fermo restando che, come già indicato nella circolare n. 8/2020, per il calcolo del limite reddituale di 40mila euro, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata e a imposta sostitutiva, l’Agenzia chiarisce i criteri di determinazione della predetta soglia nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori impatriati.
Poiché la norma prevede un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti che “possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro”, in ragione della ratio della norma, volta ad agevolare i soli lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 40 mila, l’Agenzia ritiene che per calcolare tale limite, occorre considerare i redditi effettivamente percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca dell’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione un reddito ridotto. Riguardo invece i lavoratori dipendenti, residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero, questi, precisa la circolare, non potranno fruire del bonus di 100 euro. L’Agenzia, infatti, ricordando che l’agevolazione fa parte del decreto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, emanate in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, ritiene che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.
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