Documento a cura dell’Ufficio Legislativo di Confesercenti Nazionale
L’Ufficio Legislativo di Confesercenti Nazionale ha redatto un elenco delle attività imprenditoriali consentite, sulla base delle FAQ del Governo “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”.
SPOSTAMENTI
Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?
Sì, ma per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto, lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 11 marzo 2020.
Nostra interpretazione: il DPCM dell’11 marzo 2020 stabilisce che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e “di prima necessità” individuate nell’allegato 1, siano esse esercitate nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, nell’ambito della media e grande distribuzione o ricompresi nei centri commerciali.
Per beni “di prima necessita”, dunque, dobbiamo intendere, oltre ovviamente ai prodotti alimentari, gli altri diversi prodotti che possono essere commercializzati negli esercizi indicati nell’allegato 1, esclusi ovviamente gli esercizi “generalisti” come ipermercati e supermercati, discount e minimercati, che in teoria potrebbero vendere qualsiasi prodotto, ma alla luce delle sospensioni disposte non possono più farlo (e pertanto dovranno limitarsi a vendere i prodotti alimentari e gli eventuali altri prodotti individuabili con riferimento agli ulteriori esercizi dell’elenco, che esercitano il commercio di specifici prodotti).
Ebbene, tali esercizi sono, con indicazione dei relativi codici Ateco (che, quando si tratti di codici principali, ricomprendono gli esercizi individuabili con i sottocodici in essi ricompresi):
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.73.10 Farmacie
47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
A questi si aggiungono le erboristerie, che sono state considerate assimilabili agli esercizi di vendita di alimentari e saponi.
Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?
L’acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?
No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 (che consente sempre l’attività di produzione, trasporto,commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza). Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l’attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?
No, non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).
È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?
No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato dal Dm 25 marzo 2020) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente.
Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?
Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?
Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalle tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.
Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?
Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.
Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020?
No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?
Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?
In seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.
I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?
In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.
Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.
La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?
Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?
Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.
Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?
No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Le concessionarie di automobili rimangono aperte?
No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.
Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?
Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
TURISMO
Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
No, non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di alcun tipo. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere possono quindi proseguire regolarmente la propria attività.
N.B. Anche se le FAQ del Governo, come si legge, affermano attualmente che “non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di alcun tipo. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere possono quindi proseguire regolarmente la propria attività”, va evidenziato che, dal momento che il DPCM 22 marzo 2020 ha previsto l’elenco delle attività produttive che rimangono consentite, inserendovi gli alberghi e strutture simili (codice Ateco 55.1), se ne deve evincere che, almeno formalmente, per esclusione, dovrebbero rimanere chiusi, dal 26 marzo, i seguenti esercizi ricettivi extralberghieri:
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1 Villaggi turistici
55.20.2 Ostelli della gioventù
55.20.3 Rifugi di montagna
55.20.4 Colonie marine e montane
55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
55.9 ALTRI ALLOGGI
55.90.1 Gestione di vagoni letto
55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.
In relazione a tali esercizi, la Confesercenti ha posto al Governo un quesito relativo ai limiti entro i quali tali attività possono ritenersi consentite.
Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?
I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.
Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.
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