Di seguito il testo ufficiale del decreto e gli interventi ambito per ambito
“Il decreto legge, approvato oggi dal Governo, stanzia 25 miliardi di denaro fresco per l’emergenza coronavirus. Questo muoverà flussi per 350 miliardi”. Lo ha affermato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo il quale “gli interventi per l’economia non si esauriranno qui”.
“Possiamo parlare di modello italiano per quanto riguarda la strategia e la politica economica – ha aggiunto il Presidente del Consiglio. Stiamo cercando di costruire una vera e propria diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori. Su questa strada vogliamo che l’Europa ci segua”.
Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha aggiunto: “Un decreto molto consistente: diamo una prima risposta alla crisi economica e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto autorizzato dal parlamento di 25 miliardi”.
Nel dettaglio il ministro dell’Economia ha parlato di 5 assi su cui si articola il dl marzo:
- finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario e la protezione civile con risorse per quasi 3,5 miliardi di euro;
- oltre 10 miliardi per il capitolo di sostegno all’occupazione e per la difesa del lavoro e del reddito, estendendo ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali, e altre forme di lavoro. Previsto un assegno di €600 per il mese di marzo. Si estendono il congedo parentale e il voucher babysitter, e si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori per questo mese;
- una fortissima iniezione di liquidità nel sistema del credito che può mobilitare circa 340 miliardi di finanziamenti all’economia reale con la sospensione delle rate di prestiti e mutui con il potenziamento del Fondo di garanzia sia con il Fondo Gasparrini e misure di garanzia pubblica;
- sospensione dei termini per tributi e contributi previdenziali. Il termine odierno è differito a venerdì e c’è poi un differimento fino al 31 maggio per Iva, contributi previdenziali e fiscali. Probabile ci sarà una ridefinizione ad aprile delle scadenze fiscali e previdenziali, nel decreto di aprile a cui stiamo già lavorando;
- ulteriori norme ulteriori a sostegno di diversi settori.
“Abbiamo anche un sostegno aggiuntivo – ha detto il ministro dell’Economia al reddito per quei lavoratori che andranno a lavorare nei posti di lavoro, con una riduzione aggiuntiva del cuneo fiscale per loro quindi un aumento delle risorse in busta paga per questo mese”. Nelle bozze del provvedimento compare un premio di 100 euro
per il mese di marzo.
“Contiamo – ha concluso Gualtieri – con il lavoro europeo e con la riprogrammazione di fondi europei di sostenere il decreto aprile : siamo fiduciosi di poter rafforzare ulteriormente gli interventi di sostegno all’economia e al lavoro straordinario che tutti gli italiani stanno svolgendo in questo momento”.
La Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, poi, ha aggiunto, dettagliando le misure inerenti il lavoro:
- per gli autonomi e i liberi professionisti in questo primo dl, il dl marzo, ci sono circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività;
- ammortizzatori sociali (integrazione salariale incrementata di €1,3 miliardi, più €3,3 miliardi per la Cassa in deroga per tutti i datori di lavoro) e congedo parentale speciale per le famiglie a 15 giorni o, in alternativa, un voucher babysitter di €600 euro (stanziamento di €1,2 miliardi).
- sospensione contributi previdenziali;
- i permessi per la legge 104 passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro;
- le procedure di licenziamento effettuate dal 23 febbraio in avanti, ossia dalla data di inizio dell’emergenza, verranno fermate;
- il periodo di quarantena dei lavoratori privati verrà considerato malattia non computabile ai fini del periodo del comporto;
- il reddito di cittadinanza e gli altri sostegni al reddito rimangono.
“Vedremo l’evoluzione della situazione – ha concluso – e alcune misure come i congedi o come le indennità previste per lavoratori e gli autonomi, se la situazione si dovesse protrarre, verranno rinnovate”.
QUI IL TESTO DEL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Di seguito i provvedimenti ambito per ambito.
FISCALE:
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI
È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
GIUSTIZIA
DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI
Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:
- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;
NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.
CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.
PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
LAVORO AGILE
• Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;
• I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
• il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.
PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSSISTENZA
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
IMPRESE: MISURE STRAORDINARIE
REQUISIZIONI
Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI
Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.
MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.
FONDO MADE IN ITALY
Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.
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