Negata la possibilità di aderire al regime agevolativo ai contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 €
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 7/E/2020, ha chiarito che le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio nella disciplina del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), in tema di requisiti di accesso (non aver sostenuto più di 20mila euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e di cause di esclusione (aver percepito più di 30mila euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) operano a partire dal periodo di imposta 2020.
In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, la nuova disposizione stabilisce che possono aderire al regime forfettario i contribuenti che nell’anno precedente hanno contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi nell’anno non superiori a 65.000 €;
- sostenuto spese per il personale e lavoro accessorio nell’anno non superiori a 20.000 €.
Con riferimento alla nuova causa di esclusione, viene negata la possibilità di aderire al regime agevolativo ai contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 € (quindi i contribuenti che, nel 2019, hanno superato il limite non possono accedere al regime forfetario nel 2020).
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