Anche su sollecitazione nostra, il legislatore è intervenuto sul punto mediante la legge di bilancio per il 2020
Confesercenti tutela degli interessi dei propri associati a tutti i livelli. Nell’ambito della propria attività di rappresentanza delle imprese ha conseguito un importante risultato con riferimento alla regolamentazione del lavoro extra o di surroga.
Come è noto, il lavoro extra o di surroga è una tipologia di contratto di lavoro a cui è possibile ricorrere nell’ambito del settore del turismo e dei pubblici esercizi. È possibile stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a 3 giorni per l’esecuzione degli speciali servizi stabiliti dal CCNL (banqueting, meeting, convegni, pranzi conviviali, prenotazioni di pranzi, prestazioni del fine settimana, prestazioni festive, ecc.). L’art. 2, co. 29 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, esclude i contratti di lavoro extra o di surroga dall’applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato (i “rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi”).
Le nostre imprese hanno manifestato, in più occasioni, la necessità di comprendere se tale esclusione del lavoro extra o di surroga dall’ambito di applicazione della normativa sul lavoro a tempo determinato potesse determinare anche la non applicabilità (i) del contributo addizionale dell’1,4% dovuto in caso di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato (art. 2, co. 28, l. 28 giugno 2012, n. 92) nonché (ii) della maggiorazione del contributo addizionale dello 0,5% dovuto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (art. 3, del d.l. 12 luglio 2018 n. 87 convertito, con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96).
Anche su sollecitazione nostra, il legislatore è intervenuto sul punto mediante la legge di bilancio per il 2020 (art. 1, co. 13, lett. c), l. 27 dicembre 2019, n. 160) stabilendo come i suddetti contributi addizionali non siano dovuti, tra le altre ipotesi, per i “lavoratori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” e, cioè, per quei contratti di lavoro stipulati per “l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi”.
Ne consegue che, dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2020, la legge esclude espressamente l’applicazione dei contributi addizionali dell’1,4% e dello 0,5% in caso rispettivamente di stipulazione e di rinnovo di un contratto di lavoro extra o di surroga.
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