Da segnare sul calendario, in particolare, i giorni 11, 15 e 18
Anche a novembre vi saranno diversi appuntamenti con il Fisco, concentrati, principalmente in due giorni, il 15 e il 18.A ricordarli è FiscoOggi il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate, che sottolinea come il 11 sia la data ultima per i Caf e i professionisti per la verifica della conformità dei dati dei 730 integrativi, il 15 i contribuenti Iva debbano provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di ottobre, mentre il 18 si dovrà provvedere agli adempimenti Iva.
Queste, nel dettaglio, le scadenze.
11 Novembre
“Modello 730/2019 integrativo, intermediari: termine ultimo, per i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati, per la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, per il calcolo delle imposte e per la consegna al dipendente o pensionato copia del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione modello 730/3. Gli stessi soggetti devono inviare al sostituto d’imposta la comunicazione del risultato finale della dichiarazione e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2019 e i relativi modelli 730/4 integrativi.
Bollo virtuale, versamento: le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento dell’imposta di bollo assolta, in modo virtuale, relativa agli assegni circolari emessi entro la fine del terzo trimestre 2019. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con compensazioni, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati, ovvero tramite intermediario abilitato. Deve essere indicato il codice tributo 2505.
15 Novembre
Iva – fatturazione differita: i contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di ottobre, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese di ottobre nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Ravvedimento breve, versamenti: ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 2019 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, tranne nel caso di modello F24 di titolare di partita Iva con utilizzo di crediti in compensazione) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
Canone TV – richiesta frazionamento: ultimo giorno utile per i contribuenti titolari di reddito di pensione non superiore a 18mila euro annui per inoltrare al proprio ente pensionistico la richiesta di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2020, tramite ritenuta sulle rate di pensione.
18 Novembre
Contribuenti Iva – adempimenti: i contribuenti Iva devono provvedere al versamento della nona rata dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 2,64% mensile a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato. ributo:
Dichiarazioni 2019 Persone fisiche – versamenti: le persone fisiche, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), nonché le società di persone ed enti equiparati e dell’Irap che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo del 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%, e del saldo dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%. Si tratta invece della quinta rata per i contribuenti, titolari di partita Iva, non Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%. I contribuenti, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati e dell’Irap – che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 settembre 2019 devono versare la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, e del saldo dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Si tratta invece della seconda rata per i contribuenti, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati e dell’Irap – che hanno scelto il pagamento rateale e si sono avvalsi della prevista proroga applicando la maggiorazione dello 0,40% e gli interessi nella misura dello 0,18%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Dichiarazioni 2019 Soggetti Ires – versamenti: I soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), e i soggetti Ires che si adeguano alle risultanze degli Isa, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%, e del saldo dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%. Si tratta invece della quinta rata per quanti non Isa e per coloro che si adeguano alle risultanze Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%. I soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, e del saldo dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Si tratta invece della seconda rata per i soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e si sono avvalsi della prevista proroga applicando la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Isa – versamenti: i soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono versare la sesta rata dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%. Si tratta invece della quinta rata per i soggetti Isa che hanno deciso di avvalersi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%. La presente scadenza rimane valida per coloro che pur potendo usufruire della proroga scelgono di non avvalersene. I soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore e/o agli Isa nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva che si sono avvalsi della prevista facoltà e che hanno scelto il pagamento rateale devono versare la terza rata dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Si tratta invece della seconda rata per i soggetti Isa, che hanno deciso di avvalersi della prevista proroga e hanno scelto il pagamento rateale, che devono effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. Il versamento va effettuato con modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Sostituti d’imposta – versamenti: i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Sostituti d’imposta – produttività: i sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di ottobre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Sostituti d’imposta – conguaglio assistenza fiscale: i sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di ottobre. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
25 Novembre
Elenchi intrastat – presentazione: gli operatori intracomunitari, con obbligo mensile, devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di ottobre”.
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