Essi consentono l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi non inquinanti
Sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo, in compensazione, tramite modello F24 dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi.
Si tratta del “6903” e “6904”, istituiti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82/E del 23 settembre 2019.
La legge di bilancio 2019 prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in leasing, immatricolato in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo di listino ufficiale inferiore a 50mila euro, Iva esclusa. Il contributo deve essere corrisposto dal venditore all’acquirente, tramite compensazione con il prezzo di acquisto e che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Il codice tributo è il: 6903 “Eco-bonus veicoli Cat. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
La stessa legge di bilancio 2019 prevede il riconoscimento di un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia nell’anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. La legge prevede che il contributo sia corrisposto all’acquirente dal venditore tramite compensazione con il prezzo di acquisto e che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino tale importo quale credito d’imposta, per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto; tale credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo è il: 6904 “Eco-bonus veicoli Cat. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Infine la risoluzione precisa che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione possono essere consultati dalle imprese accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.