Il decreto del 7 agosto approva le liste, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un comunicato in Gazzetta Ufficiale in cui ha reso noto che sul suo sito è disponibile il decreto del 7 agosto che approva gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana, alla luce delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019.
Insieme al provvedimento sono state pubblicati la lista delle aziende e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno maturato l’ammissione alle agevolazioni per la Zona franca urbana Sisma Centro Italia e gli elenchi degli esclusi e di chi rimane in attesa.
IL DECRETO – Il decreto è stato emesso, come spiega FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate, “alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, che al comma 759 dell’articolo 1 stabilisce che le agevolazioni disposte dall’articolo 46 del Dl n. 50/2017 per la Zona franca urbana sisma Centro Italia, vanno estese anche alle imprese che intraprendono nuove iniziative economiche, entro il 31 dicembre di quest’anno, nel perimetro dei Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Dall’ampliamento del beneficio sono escluse le imprese operanti nel settore delle costruzioni (categoria F della codifica Ateco 2007) che al 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto”.
La legge di bilancio inoltre, con lo stesso comma 759, estende la fruibilità delle agevolazioni ai periodi di imposta 2019 e 2020.
Gli allegati al predetto decreto riportano gli elenchi:
a) dei soggetti ammessi alle agevolazioni (allegato 1);
b) dei soggetti ammessi alle agevolazioni per i quali, stante l’importo della agevolazione concedibile, è stata richiesta la trasmissione della documentazione necessaria al fine di richiedere le
informazioni antimafia alla competente Prefettura (allegato 2);
c) dei soggetti ammessi alle agevolazioni, per cui, l’efficacia della concessione e la relativa fruizione restano condizionati all’avvio dell’attività in zona franca urbana entro il 31 dicembre
2019 (allegato 3);
d) dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ad alcuni contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accessi
alle agevolazioni (allegato 4);
e) dei soggetti per i quali, da un riscontro con il Registro nazionale degli aiuti di Stato, risulta già raggiunto il limite massimo di aiuti de minimis concedibili (allegato 5).
LE AGEVOLAZIONI – Le agevolazioni disposte con l’articolo 46, comma 2 del Dl n. 50/2017 prevedono che le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015 , possono beneficiare:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
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