Possono essere reteizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, versando l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019
Con riferimento ai comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, la legge 14 giugno 2019, n. 55 ha stabilito che gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In alternativa, possono essere reteizzati, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, versando l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
Commercianti
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 15 ottobre 2019 (in unica soluzione oppure tramite versamento delle prime cinque rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare il modello “F24”, indicando l’apposita codeline presente a decorrere dal 09/09/2019 nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).
In caso di pagamento rateale, la rata pagata in occasione della precedente scadenza del 1° giugno 2019 dovrà essere considerata come facente parte delle cinque rate da versare entro il 15 ottobre. A seguito dell’invio della comunicazione di pagamento rateale, e delle conseguenti verifiche, l’operatore provvederà alla sua acquisizione e all’elaborazione del piano rateale generando le codelines specifiche per il versamento delle rate successive alla prima, che saranno fornite ai contribuenti tramite Cassetto previdenziale nelle comunicazioni bidirezionali (tipo atto: “Esito Domanda di Rateizzazione”). I soggetti interessati potranno richiedere le codelines anche direttamente presso le Strutture territoriali. Il versamento deve essere effettuato con il modello “F24” e nello spazio riservato alla matricola deve essere riportata la codeline.
Considerato che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
Liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2019 compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
PXX/P10 | mm/aaaa | mm/aaaa |