Dal 1° luglio tasso fissato al 2,68% per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica
Dal 1° luglio interessi di mora più bassi per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate porta infatti dal 3,01% – stabilito dal precedente provvedimento del 10 maggio 2018 – al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica. Il nuovo tasso d’interesse si applica a partire dal 1° luglio 2019.
Che cosa sono gli interessi di mora – Chi riceve una cartella di pagamento e non effettua il versamento decorsi 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora. Secondo quanto prevede l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo – esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi – e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo.
La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia.