L’INPS con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 fornisce le prime indicazioni relative all’esonero contributivo stabilito dalla legge di stabilità 2015 (dal comma 118 e seguenti della l. n. 290/2014).
La circolare è strutturata nel seguente indice:
natura dell’esonero contributivo;
datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo;
rapporti di lavoro incentivanti;
condizioni per il diritto all’esonero contributivo;
contratto di somministrazione;
datori di lavoro agricoli;
compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione;
assetto e misura dell’incentivo;
soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, co. 9, della l. n. 407/1990.
Natura dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo è riconosciuto nell’ambito delle assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti risultino privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo è previsto per tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Spetta, con specifiche misure, condizioni e modalità di finanziamento anche ai datore di lavoro agricolo. L’esonero contributivo non è riconosciuto nei confronti della pubblica amministrazione.
Rapporto di lavoro incentivanti
Spetta per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche modalità part-time).
Non spetta per i contratti di apprendistato, per i contratti di lavoro domestico e per i contratti di lavoro intermittente (a chiamata), anche se stipulati a tempo indeterminato.
Il beneficio contributivo spetterà anche per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della l. n. 142/2001) e, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
L’esonero contributivo triennale può essere richiesto quando le condizioni che seguono sono rispettate.
La legge n. 92/2012 individua limiti alla possibilità di godere del beneficio, ovvero:
– l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
– l’incentivo non spetta se il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;
– l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che avesse elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (tale condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato);
– l’incentivo non spetta se l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (di cui al d.m. del 30 ottobre 2007) relativo all’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge.
Può fruire invece dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, l’esonero contributivo è vincolato al rispetto delle condizioni fissate dall’art.1, co. 1175 e 1176, della l. n. 296/2006, da parte del datori di lavoro che assume:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (condizioni per il rilascio del DURC);
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
Con riferimento ai vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2015, il diritto all’esonero contributivo è vincolato alle seguenti condizioni:
– il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1 della l. n. 190/2014);
– il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Leggi di stabilità 2015, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1 della l. n. 190/2014);
– il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro ai sensi della legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Si rileva in questa sede che l’incentivo spetta anche nell’ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Contratto di somministrazione
L’esonero contributivo triennale spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche se la somministrazione è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Ciò che rileva è quindi il contratto fra datore di lavoro somministratore e lavoratore e non anche la modalità del rapporto presso l’utilizzatore.
L’assunzione di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro come lavoratore somministrato, avendo goduto dell’esonero contributivo per il somministrante, può beneficiare nuovamente dell’esonero contributivo ma solo per il periodo residuo (mesi di lavoro con beneficio da sottrarre ai 36 mesi complessivi) e solo se non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso un qualsiasi datore di lavoro.
Datori di lavoro agricoli
La legge di stabilità stabilisce che l’esonero contributivo in oggetto è riconosciuto anche alle assunzioni a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che (i) non risultino occupati nel corso del 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo e (ii) che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente” (es. incentivo per l’assunzione di over 50 disoccupati da 12 + mesi, di donne disoccupate da 24 + mesi, di donne disoccupate da 6 + mesi e residenti in particolari aree).
L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
– l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della l. n . 68/1999;
– l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministero della gioventù del 19 novembre 2010;
– l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento Aspi non ancora goduto;
– l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2014 e successive modifiche;
– l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui alla l. n. 116/2014.
L’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età (di cui all’art. 1 del d.l. n. 76/2013) è cumulabile con l’esonero contributivo triennale, ma in misura limitata. Infatti l’incentivo di cui al d.l. n. 76/2013, nel concorso con altri regimi agevolati, non può superare l’importo della quota dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Ne deriva che, in caso di concorrenza di entrambi i benefici, quello spettante ai sensi del d.l. n. 76/2013 potrà intervenire solo se la contribuzione a carico del datore di lavoro supererà il limite massimo di 8.060 euro (671,66 su quota mensile).
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (l. n. 223/1991), esclusivamente con riguardo al contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della l. n. 223/1991, che si sostanzia in un incentivo pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto all’indennità