Nel presente articolo facciamo il sunto di quanto emerso nei seminari tenuti nei vari centri della provincia in collaborazione con il SIAN-ASL di Nuoro.
Nel voler evidenziare comunque che la completa applicazione della normativa necessita dell’approvazione di un DPCM (in fase di predisposizione) in cui verrà detto quali siano le modalità con cui l’informazione sugli allergeni dovrà essere fornita, ad oggi queste sono le certezze sulle quali possiamo contare:
1. dal 13 dicembre, ove gli alimenti siano offerti in vendita (e, secondo l’interpretazione che i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute hanno suffragato, anche somministrati) al consumatore finale senza preimballaggio (sfusi) è obbligatoria unicamente la fornitura delle indicazioni inerenti la presenza negli alimenti degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati;
2. non è assolutamente prevista, come qualcuno ha ipotizzato senza fondamento giuridico, l’indicazione della percentuale in cui detti ingredienti sono presenti nell’alimento;
3. non è prevista, per i piatti serviti negli esercizi di ristorazione, l’indicazione in menu o altrove degli altri ingredienti diversi dagli allergeni;
4. non è ancora dato conoscere con quali modalità detti ingredienti allergenici debbano essere indicati, ma è bene premunirsi della prova che i consumatori siano stati informati per iscritto della presenza degli allergeni nei piatti, almeno mediante l’inserimento in menu dell’elenco degli ingredienti allergenici impiegati o mediante un cartello che faccia riferimento agli ingredienti allergenici in uso nelle preparazioni;
5. fino all’approvazione dell’apposito decreto legislativo non sono previste sanzioni specifiche per la mancata indicazione degli allergeni nei pubblici esercizi per gli alimenti somministrati.
Riportiamo, inoltre, l’elenco degli allergeni.
Allegato II – Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
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1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio(*);
b) maltodestrine a base di grano (*);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (*);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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(*) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.