E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 contenente le “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 21 marzo 2014.
Di seguito riportiamo in sintesi le principali novità.
Il contratto di lavoro a termine
Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, idem per la somministrazione a tempo determinato.
Viene fissato il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto salvaguardando il comma 7 dell’art. 10 del DLGS 368/2001 (intervento regolatore dei tetti da parte dei CCNL) e prevedendo comunque che per le imprese fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.
Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare fino ad 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.
Il contratto di apprendistato
Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non più anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
DURC
Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, e l’inserimento di una procedura telematica, l’esito dell’interrogazione avrà validità 120 giorni. Entro 60 giorni il decreto attuativo.
Contratti di solidarietà
Per i contratti di solidarietà disposti per il 2014 ulteriori 15 milioni oltre i 50 milioni previsti dalla legge di stabilità.