Nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 è stato pubblicato il DECRETO 27 Novembre 2013 che da attuazione all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. L’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), prevede l’accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003) a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali. La concessione dei finanziamenti avviene da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il contributo è rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti. I finanziamenti concessi possono, poi, essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento. Inoltre è stata pubblicata sul sito del MISE la Circolare “Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese”, emanata in attuazione del Decreto Interministeriale del 27 novembre 2013 e contenente le direttive per la presentazione della domanda per l’ottenimento dei contributi, le tempistiche e le caratteristiche richieste (vedi allegati circolare e modulistica). Nelle descrizione dei contenuti della circolare, quando si fa riferimento a PMI si intende per esse: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al Regolamento GBER, nonché secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE Per accedere alle agevolazioni finanziarie previste, le imprese sono tenute a presentare: – domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema in allegato alla presente, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore; – la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni; – copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa. La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili sul sito MISE, nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità e al contributo. E’ fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche. La domanda di agevolazione deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria, deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale”, e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l’impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it e di volta in volta aggiornato. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili. Le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nei siti internet del Ministero www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmette a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond completa dell’ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell’operazione già deliberata o in corso di delibera. Le domande di agevolazione, per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l’istruttoria preliminare abbia dato esito negativo, non saranno inviate per la richiesta di verifica della disponibilità della provvista. Le richieste di verifica di disponibilità presentate pervenute a CDP su base mensile, sono prese in considerazione dal Ministero, ai fini della prenotazione del contributo, seguendo l’ordine cronologico di presentazione a CDP e sulla base della preventiva positiva verifica della disponibilità del plafond messo a disposizione dalla stessa, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione essa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità. Le richieste di verifica di disponibilità pervenute su base mensile a CDP successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili, e che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale riapertura. Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle banche/intermediari finanziari possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente al provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili.
INFORMAZIONI ANTIMAFIA. La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti, successivamente scansionate e infine firmate digitalmente dal legale rappresentante. I tempi previsti per la concessione delle agevolazioni, possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della suddetta documentazione antimafia, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni (prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell’istruttoria) dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva.
MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO. Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti dell’articolo 15 del regolamento GBER ovvero, per le imprese agricole, dell’articolo 4 del regolamento 1857/2006. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di ESL, che esprime il valore in percentuale dell’aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione predetta, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
SPESE AMMISSIBILI. Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. Risultano escluse, le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”. Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo. In fase di realizzazione, l’impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti richiesti. Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso. L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa. Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa, da tenere agli atti dell’impresa stessa.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, nonché subordinatamente all’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio. In ragione delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure amministrative di competenza, il Ministero provvede alle erogazioni nell’anno per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre. Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito internet www.mise.gov.it entro il 30 giugno 2014. Sia le richieste di erogazione, sia i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. Al termine della procedura di compilazione della domanda e dell’invio telematico della medesima, nonché dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico. Le domande di erogazione presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non ricevibili. L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, deve essere resa dall’impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro. Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine può acquisire dall’impresa beneficiaria, anche prima dell’erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell’investimento agevolato, da sottoporre a controllo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e l’ulteriore documentazione allegata, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, deve essere presentata secondo le modalità indicate e corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima, redatte in conformità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria. Qualora l’impresa beneficiaria alieni, ceda o distragga dall’uso produttivo i beni oggetto dell’investimento nei 3 anni successivi alla data di completamento dell’investimento stesso il beneficiario dovrà trasmettere tempestiva comunicazione al Ministero, che procederà alla revoca del relativo contributo. **** In sintesi lo strumento “Nuova Sabatini” è molto interessante sia sotto il profilo della tipologia di intervento agevolativo sia per i soggetti destinatari degli interventi. Infatti la misura è rivolta alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Nel dettaglio, la misura prevede tre tipologie di incentivi: 1. la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise ( sentito il Mef), l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti sopra descritti; 2. la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; 3. la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario di cui al punto 1, con priorità di accesso. Si tratta, quindi, di una misura che se adeguatamente illustrata alle imprese, fornendo un’assistenza tecnica e una consulenza per la presentazione della domanda in quanto i vantaggi economici complessivi sono rilevanti per le imprese che possono così avviare gli investimenti necessari alla ripresa.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ai nn. 078432188-30188 3461866833 3461866832; per L’Ogliastra: 3397015745