Ricordiamo i principali obblighi di comunicazione derivanti agli operatori dall’applicazione della normativa sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi soggetti alle norme di conformità.
L’applicazione delle citate norme comunitarie presuppone l’istituzione di un sistema di controlli svolti sulla base di una analisi del rischio in tutte le fasi della commercializzazione, salvo per alcuni prodotti appositamente esentati.
Per garantire l’efficacia del sistema dei controlli, gli Stati devono avere una adeguata conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche. A tal fine, l’art. 10 del Reg. (CE) 543/2011 stabilisce che “Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano (…) gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1234/2007”
In esecuzione della normativa citata, in Italia è stata istituita la Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli (B.D.N.O.O.). Tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione, anche nella fase di vendita al dettaglio, di prodotti ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione generali e specifiche, che rientrano nelle categorie di seguite elencate, devono obbligatoriamente iscriversi alla BDNOO.
A) Operatori tenuti all’iscrizione alla banca dati:
1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all’interno o al di fuori dei mercati all’ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
3) organizzazioni dei produttori (OP);
4) cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
5) imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo commercializzato, superiore a euro 60.000, al netto di IVA;
6) centrali di acquisto per la grande distribuzione;
7) grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a euro 60.000, al netto di IVA);
8) dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a euro 60.000, al netto di IVA);
9) tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 da e verso paesi terzi all’Unione;
10) operatori che effettuano la vendita a distanza anche via internet.
B) Operatori non tenuti all’iscrizione in banca dati:
1) imprenditori agricoli
◦ che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d’imballaggio o deposito, situati nell’ambito nazionale di produzione;
◦ che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
◦ che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
◦ che vendano direttamente i loro prodotti su mercati come definiti dal D.M. 20 novembre 2007, riservati esclusivamente ai produttori;
◦ associati ad OP o cooperativa, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
◦ non associati ad OP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a euro 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA:
2) cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazione dei produttori per la commercializzazione;
3) imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all’interno dell’ambito nazionale di produzione;
4) strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a euro 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA;
5) dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a euro 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA;
6) persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);
7) persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.
Per ciascun operatore la banca dati contiene almeno le seguenti informazioni:
◦ numero di registrazione in BDNOO
◦ codice fiscale (obbligatorio)
◦ partita Iva
◦ ragione sociale
◦ indirizzo sede legale e punti di commercializzazione
◦ posizione occupata nella catena commerciale
◦ risultanze di controlli condotti a suo carico
◦ identificazione referenti per la conformità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati
◦ gamma prodotti trattati ed eventuale stagionalità
◦ valore commercializzato
◦ risultanze dell’iter sanzionatorio
◦ esito dei controlli regionali.
Ai sensi dell’art. 10, par. 6, del Reg (UE) 543/2011 e dell’art. 5, comma 3, del D.M. 5462 del 3 agosto 2011, gli operatori sono tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie al fine di consentire la costituzione e l’aggiornamento della B.D.N.O.O. Tali informazioni devono essere fornite utilizzando la modulistica predisposta dall’autorità di coordinamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione, sono tenute a richiedere l’iscrizione in banca dati entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla conclusione dell’anno in cui si è realizzata la condizione che determina l’obbligo di iscrizione. Gli operatori sono tenuti a comunicare entro il termine di 60 giorni ogni modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati ai fini dell’iscrizione.
Si sottolinea che gli operatori devono comunicare qualsiasi variazione che intervenga rispetto alle informazioni fornite in sede di iscrizione alla banca dati: pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni modifica relativa all’ubicazione delle strutture utilizzate per la commercializzazione, al rappresentante legale, alle caratteristiche dell’attività commerciale, ecc. deve essere sempre comunicata all’Agecontrol tramite l’apposito modulo.
La mancata iscrizione e la mancata comunicazione delle variazioni intervenute entro i termini previsti dalla norma sono sanzionate ai sensi del D.Lgs. n. 306/2002.
Si allega il testo integrale del D.M. n. 5462 del 3 agosto 2011 e il Manuale operativo delle procedure.